Smart Working Rivoluzione Moderna per aumentare la produttività

La Flessibilità è alla base del concetto che identifica il cosidetto SMART WORKING. Tale concetto supera il  Telelavoro secondo un’idea differente che basa i propri principi non tanto su un lavoro svolto fuori della sede di abituale servizio, ma partendo comunque dal non essere più fisicamente presso una sede, punta ad cambiamento della mentalità, un modo di vedere il lavoro secondo dei principi differenti. Il Telelavoro che poteva essere un’opportunità, non è stato capito e attuato concretamente se non in piccolissima parte. Lo sfruttamento delle nuove tecnologie deve essere lo spunto per migliorare le singole opportunità e capacità.

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Numerose ricerche dimostrano che chi lavora fuori dell’azienda è mediamente più produttivo rispetto a coloro costretti nell’ufficio. La produttività nell’ambito appropriato costituisce un plus valore che ha costituito mediamente un aumento della produttività del 35-40% e una diminuzione dell’assenteismo. Lo stesso concetto di assenteismo svincola dall’idea odierna. Ciò ha costituito anche le fondamenta per un investimento in moltissime aziende in questa nuova tipologia che riduce i costi fissi e migliora i risultati produttivi.

Una recente ricerca prodotta dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano stima che l’adozione di pratiche di smart working in Italia potrebbe significare 27 miliardi in più di produttività e 10 miliardi in meno di costi fissi.

Attualmente, ancora – come detto nelle premesse – tale sistema di impiego a distanza non riesce ad imporsi nonostante i comprovati benefici. La forma principale per lavorare a distanza, il telelavoro, è effettivamente uno strumento ancora scarsamente utilizzato nelle imprese italiane. L’applicazione dello stesso non può avvenire ancora se non su specifici campi d’azione che non necessitino di rapporti esterni (anche se coadiuvati ormai da e.mail, Skype  e telefono) o rapporti con attività collegate.

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La normativa in vigore è ancora molto rigida e restrittiva e non permette un facile accesso a questa forma di impiego. In verità il problema è che il legislatore non ha tenuto conto  dell’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione. Molte problematiche sono sorte in ordine alla sicurezza sul lavoro, e al controllo dello stesso secondo dei concetti che andrebbero rivisti. Si dovrebbe maggiormente puntare sugli obiettivi da raggiungere piuttosto che sulla timbratura e la presenza (fisica) presso una sede lavorativa.

La presente proposta di legge nasce, dunque, da un lato dalla necessità di superare questo blocco dando vita a un altro strumento  rispetto al telelavoro, con caratteristiche e obblighi (per il lavoratore e per il datore di lavoro) propri e dall’altra  incentivare e accompagnare un profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro: il passaggio dal lavoro “a timbratura di cartellino” al lavoro per obiettivi, dove al lavoratore viene lasciata ampia libertà di auto-organizzarsi a patto che porti a termine gli obiettivi stabiliti nelle scadenze previste.

Si ridurrebbero drasticamente per le aziende gli obblighi e i costi  legati alle strutture stesse, (luce, impianti di riscaldamento, linee telefoniche, servizi di pulizia, servizi di vigilanza, manutenzione bagni, ascensori, manutenzione ordinaria) i costi per la tutela della sicurezza sul lavoro per il personale presente. Nel caso del telelavoro deve essere  predisposta una nuova normativa relativamente alla sicurezza, che riguardi l’informazione preventiva e  la fornitura di strumenti informatici adeguati.

Lo smart working va interpretato come uno strumento differente per il conseguimento di un risultato lavorativo ma non  come tipologia contrattuale.

Ovviamente rimane precluso a tutti coloro non rientranti in una tipologia lavorativa che permetta l’accesso al lavoro “in Remote”, da casa o da dove si preferisse svolgere le proprie mansioni.

Il lavoro così inteso non andrebbe comunque mai interpretato come una tipologia esclusiva, che isoli il lavoratore da dinamiche relative alle progressioni di carriera e socializzazione.

E’ necessario, per incentivare tutto ciò, estendere gli incentivi fiscali alle aziende che prevedano e adottano tale sistema di lavoro.

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La presente proposta di legge presentata, che sembra essere in dirittura d’arrivo, è collegata al ddl Stabilità   che in 8 articoli disciplina le prestazioni dei lavoratori dipendenti fuori azienda

Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge promuove forme flessibili e semplificate di lavoro da remoto (Smart Working), diverse dal telelavoro di cui all’Accordo Quadro Europeo del 16 luglio 2002 recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004, allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 2. Lo Smart Working consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:: a) esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, per un orario medio annuale inferiore al 50 per cento dell’orario di lavoro normale, se non diversamente pattuito; b) eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o telematici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; c) assenza dell’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

Art. 2 (Volontarietà, durata e recesso) 1. La svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working è disciplinato da un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, gli strumenti telematici utilizzati dal lavoratore, e le modalità di organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa. 2 L’accordo di cui al comma 1 può essere a tempo indeterminato o a termine, ed in tal caso avere una durata massima di due anni. L’accordo disciplinerà altresì le modalità di recesso (con preavviso o anticipato) e l’eventuale proroga o rinnovo.

Art. 3 (Diritti del lavoratore) 1. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dei locali aziendali, a parità di mansioni svolte. 2. Il diritto alla parità di trattamento economico e normativo si estende a tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, ed include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo delle opportunità di carriera, le opportunità di crescita retributiva, la formazione, la fruizione dei diritti sindacali.

Art. 4 (Protezione dei dati, riservatezza e obblighi di custodia) 1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working. 2. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working è tenuto custodire con diligenza tutte le informazioni aziendali ricevute, anche per il tramite degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati; l’obbligo si estende anche alle apparecchiature fornite dal datore di lavoro, che devono essere custodite in modo tale da evitare il loro danneggiamento o smarrimento.

Art. 5 (Strumenti informatici) 1. Il datore di lavoro è responsabile della fornitura e della manutenzione degli strumenti informatici e/o telematici eventualmente utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working se non altrimenti pattuito con il collaboratore, che potrebbe mettere a disposizione strumenti informativi e tecnologici di sua proprietà. 2. Al fine di verificare il rispetto dei criteri di proporzionalità e pertinenza dell’eventuale controllo, il datore di lavoro invia un’informativa generale alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove ha sede l’azienda, con la quale descrive le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici e/o telematici forniti al lavoratore.3 La Direzione Territoriale del Lavoro, una volta ricevuta la predetta informativa, verifica l’entità, la proporzionalità e la pertinenza degli eventuali controlli che le caratteristiche tecniche degli strumenti informatici o telematici forniti al lavoratore possono consentire al datore di lavoro, tenendo conto della necessità di permettere all’azienda e al lavoratore di utilizzare sistemi efficaci di collegamento nell’ambito di una prestazione lavorativa che si caratterizza, tra l’altro, per l’essere resa al di fuori dei locali aziendali. 4. In presenza di eventuali motivi ostativi all’utilizzo degli strumenti informatici o telematici forniti al lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa in regime di Smart Working, la Direzione Territoriale del Lavoro può chiedere nei successivi 30 giorni chiarimenti in relazione alle apparecchiature informatiche e/o telematiche, dando un termine non superiore a 15 giorni per la risposta. 5. La procedura si conclude, in ogni caso, entro 45 giorni dall’invio della prima informativa, con il meccanismo del silenzio assenso. 6. La procedura di cui ai commi precedenti equivale all’autorizzazione richiesta dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7. In caso di accordo sottoscritto con le rappresentanze sindacali aziendali, la procedura di cui al comma precedente non è necessaria.

Art. 6 (Sicurezza sul lavoro) 1. Il datore di lavoro deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working. 2. Al fine di dare attuazione all’obbligazione di sicurezza di cui al comma 1 che precede per i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1, comma 2, della presente legge, e tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, in deroga all’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve adottare le seguenti misure: a) consegna al lavoratore che svolge la prestazione in regime di Smart Working di un’informativa nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione; b) fornitura al lavoratore che svolge la prestazione in regime di Smart Working di strumenti informatici e/o telematici conformi ai migliori standard tecnici e normativi, e loro costante aggiornamento; c) monitoraggio periodico delle condizioni di lavoro, mediante realizzazione di un colloquio avente cadenza annuale, nel quale sono affrontati in maniera specifica gli aspetti della prevenzione dei rischi in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione. 3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Art. 7 (Contrattazione collettiva) 1. I contratti collettivi, di qualsiasi livello, possono integrare la presente disciplina, allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono sperimentare lo svolgimento di prestazione lavorative in regime di Smart Working.

Art. 8 (Incentivi) 1. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l’importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell’attività in regime di Smart Working ivi comprese le quote di retribuzione oraria.

Circolare INPS sul telelavoro: http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2052%20del%2027-02-2015.htm

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