La verifica degli impianti di messa a terra non presuppone la reverse charge

La verifica degli impianti di messa a terra non presuppone il meccanismo della reverse charge – o inversione contabile, a seconda di come lo si voglia chiamare – che è previsto dal DPR 633 del 1972 all’articolo 17: in questa circostanza, infatti, ci si deve basare sul metodo ordinario di adempimento dell’Iva. A specificare che la verifica effettuata da organismi abilitati non rientra nella casistica della reverse charge è stata l’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta sul tema attraverso la risoluzione 111/E/2017. Il motivo di tale esclusione è presto detto: la verifica, infatti, non contempla l’esecuzione di interventi di manutenzione per gli impianti che vengono controllati.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto indispensabile fornire precisazioni in merito dopo che una società attiva nel settore del controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi ha chiesto chiarimenti in proposito al Fisco. Per altro, il codice Ateco del settore in questione è differente rispetto a quello delle attività di manutenzione. La società voleva sapere se, nell’emissione di una fattura relativa alla verifica periodica degli impianti di messa a terra, avrebbe dovuto tenere conto o meno della reverse charge rispetto alla prestazione che era stata resa a un cliente.

Ecco, quindi, che è arrivata una delucidazione chiara e che non ammette contestazioni: la verifica periodica non può entrare nel novero delle attività di manutenzione, dal momento che si limita ad attestare che gli impianti sono conformi alla normativa in vigore. Infatti, anche nel caso in cui si dovessero rendere necessari degli interventi di manutenzione, gli stessi verrebbero eseguiti da una società diversa. Il collaudo resta, ovviamente, una prestazione che è soggetta a Iva, ma la verifica non è altro che un collaudo programmato e, proprio per questo motivo, deve essere fatturata sulla base delle modalità ordinarie.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento alla prassi e, nello specifico, alla circolare 14/E/2015, attraverso la quale era già stato stabilito che la reverse charge si dovesse applicare alle prestazioni di servizi di completamento, di installazione di impianti, di demolizione e di pulizia unicamente a condizione che le stesse siano relative a edifici. Val la pena di ricordare, poi, che l’attività di verifica si basa su atti di accertamento tecnico che vanno eseguiti a cadenze regolari e che consistono in operazioni materiali effettuate da tecnici abilitati.

La notizia interessa tutte le aziende che devono provvedere alle verifiche periodiche degli impianti elettrici e che desiderano essere certe di agire, in materia fiscale, in modo corretto.

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