Ecco cosa prevede il Ddl Zan contro l’omofobia

 

Il Ddl Zan è un disegno di legge approvato dalla Camera il 4 novembre 2020 volto a contrastare e prevenire l’omofobia e la transfobia.

Il progetto di legge, che al momento deve essere sottoposto all’esame della commissione Giustizia al Senato, mira a garantire le misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Il Ddl Zan, chiamato così dal cognome del suo relatore alla Camera, completa la legge Mancino del 1993, ampliando anche ad altre categorie (donne, disabili, persone Lgbt) le garanzie già disciplinate dalla legislazione italiana per discriminazioni razziali, etniche o religiose.

L’Italia è tra i pochi paesi a non avere una legge in materia, infatti, la maggior parte dei sistemi dell’Unione Europa già da molto tempo ha provveduto ad emanare leggi che includono l’omofobia e la transfobia nei crimini di odio. Svezia, Francia, Portogallo, Spagna, Irlanda, Belgio e Croazia possiedono da anni una legislazione che tutela le discriminazioni in questione. In Europa attualmente si contano undici nazioni che nei propri ordinamenti garantiscono la difesa dei diritti in materia di identità di genere. Al di fuori dell’Unione Europa, invece, si registrano venti Stati, tra cui la Norvegia, dove il primo provvedimento è stato emanato nel 1981.

In modo particolare, il primo articolo del Ddl Zan disciplina, attraverso nozioni specifiche, le categorie oggetto di odio e discriminazione per la propria identità di genere e orientamento sessuale, introducendo questo nuovo concetto all’interno della legislazione italiana.

Art. 1.

Ai fini della presente legge:

a) per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico;

b) per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;

d) per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­ l’aver concluso un percorso di transizione.

Il secondo articolo del disegno di legge, invece, si pone a integrazione dell’articolo 604-bis del codice penale. Il Ddl Zan amplia l’articolo, correggendo la norma «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» in «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità».

Importante ricordare anche l’articolo 4, il quale garantisce la libertà di espressione e di opinione.

Infine, il disegno di legge istituisce la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, prevista il 17 maggio “al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”.

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