Da luglio novità per la carta di identità. Stop a Tupassi e via alle prenotazioni tramite Ministero

Non so se avete mai provato a richiedere un appuntamento con il sistema Tupassi per le carte di identità. Mi ero registrata, scaricata l’app per il cellulare e in fase di richiesta per aggiornare le carte di identità dei mie figli, il primo appuntamento possibile a giugno era da settembre. Allucinante. A quanto pare non sono stata l’unica ad incappare in questo mal funzionamento e dal primo luglio il sistema Tupassi fortunatamente non è più attivo. Il sistema di prenotazione online per le carte di identità passa infatti al Ministero dell’Interno. Si legge sul sito del Comune di Roma che “Sarà attivo per il solo rilascio di CIE (carta d’identità elettronica, ndr) il sistema di prenotazione AgendaCIE, raggiungibile utilizzando il seguente link https://agendacie.interno.gov.it, predisposto dal Ministero dell’Interno per tutti i Comuni” . Prenotazioni più veloci si spera e comunque solo da effettuare online, non si potrà più andare a caso allo sportello presso il proprio Municipio.

Se poi ci fosse poca dimestichezza con le prenotazioni online, basti pensare alle persone anziane, basterà recarsi “Presso i Punti Roma Facile e gli URP sarà assicurato un supporto al fine di favorire lo sviluppo di competenze digitali per i cittadini che ne manifestassero l’esigenza”.

Si fa presente che:

– la prenotazione ha validità al massimo fino ad un’ora dopo l’orario del proprio appuntamento. Ritardi superiori ad un’ora determineranno la scadenza della prenotazione e quindi la necessità di rifare la procedura di prenotazione
– l’utente che si presenti entro l’ora successiva rispetto alla propria prenotazione dovrà, comunque, attendere il primo intervallo temporale utile dopo gli utenti già presenti e prenotati

La carta verrà spedita, a cura del Ministero dell’Interno, direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta presso una delle sedi municipali o presso altro indirizzo, secondo quanto indicato dall’interessato al momento della richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore di sportello al momento della richiesta.

COSTI

Il costo totale del rilascio è di € 22,21 (prima emissione o rinnovo alla scadenza), così ricavato:

€ 16,79 come spese di emissione quantificate dal Ministero dell’Interno (€ 13,76 oltre IVA all’aliquota vigente);

€ 5,42 come diritti (€ 5,16 diritto fisso e € 0,26 diritti di segreteria).

In caso di smarrimento, deterioramento o furto:  stessi importi della prima emissione, maggiorati di ulteriori € 5,16 per diritto fisso. (il pagamento avviene presso il Municipio).

Il pagamento si effettua secondo quanto indicato sezione Ti potrebbe interessare anche  NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO SERVIZI SPORTELLI ANAGRAFICI

LA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA  (CIC)

A) La carta d’identità cartacea viene rilasciata presso tutti i Municipi (a prescindere dallo specifico domicilio di residenza territoriale) esclusivamente in presenza di furto o smarrimento legato a casi specifici ed urgenti tassativamente indicati e di seguito riportati, sempre che l’utente non disponga di altro documento d’identità. In tal caso il richiedente dovrà attestare la propria identità alla presenza di due testimoni e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità anche di natura penale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla circostanza di non possedere altro documento d’identità in corso di validità. Alla predetta dichiarazione va allegata copia della denuncia di furto o smarrimento:

– tutela alla salute
– partecipazione a procedure concorsuali (concorsi pubblici, bandi di gara, ecc…)
– consultazione elettorale
– viaggio con presentazione di biglietto ovvero prenotazione di soggiorno in struttura ricettiva
– iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero)

B) La sola motivazione del furto o dello smarrimento del documento d’identità per ottenerne il rinnovo cartaceo è consentita esclusivamente in assenza di ulteriore documento d’identità e, anche in tal caso, la richiesta dovrà, parimenti a quanto previsto nella precedente lett. A), essere effettuata alla presenza di due testimoni, sottoscrivendo, sotto la propria responsabilità anche di natura penale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla circostanza di non possedere altro documento d’identità in corso di validità.

Si richiama, in proposito, quanto disposto dal DPR 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che, all’art. 35, statuisce inequivocabilmente i documenti di identità e di riconoscimento da ritenersi equipollenti alla carta di identità (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).

 

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