Corte di Cassazione, garanzia suprema della Giustizia, anche per la Carta d’identità dei minori

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7535/2023, ordinava al Ministero dell’Interno, previa disapplicazione per illegittimità del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019, di indicare sulla carta d’identità elettronica del minore, la dicitura “genitore” o, in alternativa, “padre/genitore madre/genitore” in corrispondenza dei nomi dei figli minori … sia che questi siano naturali o adottati.

La Corte distrettuale di Roma, a seguito dell’appello presentato dal Ministero dell’Interno, condivideva il contenuto delle difese delle appellate, laddove ricordavano che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di legittimità anche l’adozione del minore in casi particolari produceva effetti pieni e faceva nascere relazioni di parentela con i familiari dell’adottante, cosicché non era possibile stabilire delle regole in base alle quali sulla carta di identità potessero essere indicati dati personali difformi dalle risultanze dei registri da cui quei dati erano estratti.

L’effetto finale, irragionevole e discriminatorio, dell’assunto del Ministero sarebbe stato quello di precludere al minore di ottenere una carta d’identità valida per l’espatrio, per le deficitarie caratteristiche della stessa, solo perché questi era figlio naturale di un genitore naturale e di uno adottivo dello stesso sesso. Evidenziava che l’esistenza di istituti come l’adozione in casi particolari, che poteva dar luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso (l’uno naturale, l’altro adottivo). Rigettava, pertanto, l’appello principale presentato dal Ministero dell’Interno ordinando allo stesso, in accoglimento dell’appello incidentale, di indicare sulla carta d’identità elettronica del minore F. C. G. C. M. F. G. e , in corrispondenza dei nomi , la qualità di “genitore” o altra dizione corrispondente alle risultanze dello stato civile. 3. Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 febbraio 2024, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso C. M. e F. G. . Il ricorso è stato notificato, ai soli fini della denuntiatio litis, al Comune di Roma capitale. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 378 cod. proc. civ., sollecitando il rigetto del ricorso.

 

Nel caso specifico, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di merito che, disapplicando il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 (che modificava il decreto del 23 dicembre 2015 sulle modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica), ha ordinato il rilascio di un documento d’identità elettronico per una minore. Questo documento riportava l’espressione “genitore” in luogo di “madre/padre”, riconoscendo così la legittimità di configurazioni familiari diverse da quelle tradizionali. La richiesta del documento era stata avanzata a seguito di una sentenza che riconosceva alla partner della madre biologica la condizione di madre adottiva.

La Corte ha ribadito che l’adozione in casi particolari, pur non equiparabile all’adozione piena, è uno strumento fondamentale per garantire il diritto del minore a una famiglia, come sancito dalla legge n. 184 del 1983 e dalla giurisprudenza consolidata. Inoltre, ha sottolineato che l’utilizzo della dicitura “genitore” sulla carta d’identità elettronica è conforme al principio di uguaglianza e rispetta le diverse configurazioni familiari legalmente riconosciute.

Con sentenza 9216/2025, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno contro il verdetto emesso l’anno scorso dalla Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’indicazione di “padre” e “madre” sulla carta d’identità di un minore sarebbe discriminatoria, in quanto non rappresentativa di tutti i tipi di famiglie che esistono oggi, come quelle formate da figli o figlie con due madri o con due padri. In altre parole, per la Cassazione la dicitura “genitore” è più che corretta.

La vicenda: una minore e due madri.

Nel 2019, l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini firmò un decreto che reintroduceva le diciture “Padre” e “Madre” sulle carte d’identità per i minori, sostituendo il termine neutro “Genitori”, con l’intento di difendere il modello della famiglia tradizionale. Tuttavia, nel 2020, una coppia di donne si rivolse al Tribunale Civile di Roma per contestare l’applicazione del decreto nel loro caso. Una delle donne era la madre biologica di una bambina, mentre l’altra l’aveva adottata tramite la “step child adoption”. La modifica del decreto creava una distorsione della realtà, poiché una delle madri risultava indicata come “Padre” sul documento della bambina.

Il Tribunale di primo grado accolse la richiesta della coppia, ordinando di sostituire i termini “Padre” e “Madre” con “Genitori”. Nonostante i ricorsi successivi del Ministero dell’Interno, sia la Corte d’Appello di Roma che, infine, la Corte di Cassazione confermarono la sentenza. La Corte di Cassazione, in una decisione storica, ha stabilito che l’uso delle diciture “Padre” e “Madre” è discriminatorio, poiché non rappresenta la varietà delle famiglie moderne, incluse quelle composte da coppie dello stesso sesso.

Questa sentenza è stata accolta come una vittoria significativa per i diritti civili e per le famiglie non tradizionali. Alessandro Zan, deputato del PD e promotore del DDL Zan, ha definito la decisione un passo storico contro ogni forma di discriminazione, sottolineando l’importanza di tutelare i diritti dei bambini e delle famiglie in tutte le loro forme.

Al momento né Matteo Salvini né nessun altro rappresentante dell’attuale Governo, hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

—-

Corte di Cassazione: È l’organo giudiziario che si occupa di esaminare i ricorsi contro le sentenze emesse dai tribunali inferiori (Tribunali e Corti d’Appello) e di garantire l’uniformità dell’interpretazione delle leggi in Italia. 
Sentenze della Cassazione: Sono i provvedimenti con cui la Corte di Cassazione si esprime sui ricorsi e stabilisce i principi di diritto applicabili al caso specifico. 

Commenta