Canone RAI, quello che nessuno dice: esenzioni

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Inizio dalla fine e cioè: Se si possiede più di un’unità immobiliare OVVIAMENTE non si deve pagare più di un  canone RAI. Ogni appartamento ha l’energia elettrica, ma si paga solo per l’unità immobiliare dove si risiede, o meglio dove risiede il Nucleo Familiare. Ci potrebbero essere dei casi specifici in cui però vanno fatte delle dichiarazioni per non incorrere in una doppia o tripla imputazione di tale costo.

Al fine di evitare di pagare integralmente o evitare il doppio addebito del canone Rai 2016, c’è tempo entro il 30/4 per presentare una dichiarazione sostitutiva nella quale si specifica di non possedere i requisiti per l’addebito, oppure di avere un’altra utenza dove tale addebito verrà effettuato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO e più specificatamente con una: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PRESENZA DI ALTRA UTENZA ELETTRICA PER L’ADDEBITO.

La Legge di stabilità 2016 eliminando il canone Rai, accorpandolo nelle bollette elettriche ha trasformato un’idea buona, in un vero e proprio possibile  sistema per fare cassa.  Bisogna stare attenti e verificare se si è in possesso di requisiti o esenzioni

Se io possiedo tre abitazioni, non devo pagare tre canoni Rai ma solo l’utenza relativa all’abitazione dove risiedo e risiede la mia famiglia, ma se a casa la bolletta luce è intestata a mia moglie e quella in campagna a me, devo fare la comunicazione, altrimenti mi arriva il canone sulla casa delle vacanze.

Ci sono però casi specifici che potrebbero determinare  imposizioni non dovute:

Chi non possiede la TV, non deve pagare. Chi pur detenendo una TV ha dichiarato la Cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Non va addebitato nelle utenze elettriche intestate al soggetto dichiarante in quanto la bolletta della luce risulta intestata ad un altro componente del medesimo nucleo familiare anagrafico che provvede al pagamento del canone. Va presentata anche quando non si detiene materialmente un apparecchio TV, o quando si acquista a fine anno. La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall’erede.

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Gli utenti hanno tempo fino al 30 aprile, o al massimo entro il 10 maggio, per presentare l’autocertificazione, vale a dire il modello di dichiarazione sostitutiva.

SCARICA QUI IL MODELLO PER OTTENERE L’ESENZIONE DEL CANONE RAI 2016

Il modello è stato pubblicato unitamente al provvedimento di approvazione datato 24 marzo 2016, contenente tutte le indicazioni sulle modalità di compilazione, disponibile sul sito web delle Entrate, su quello del ministero delle Finanze e infine anche sul sito della RAI, nelle pagine appositamente dedicate al versamento 2016 del canone.

 

La dichiarazione sostitutiva va presentata:

• direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
• avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la dichiarazione sostitutiva può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo:

Agenzia delle entrate
Ufficio Torino 1
Sportello abbonamenti TV
Casella postale 22
10121 – Torino

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

ATTENZIONE: in quest’ultima ipotesi il modello deve essere presentato unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento.

La dichiarazione sostitutiva (sotto riportata) è inoltre disponibile sui siti Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.

QUANDO VA PRESENTATA:

In via transitoria per l’anno 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.

La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 01 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, secondo quanto disposto dall’Art. 10 del R.D.L. 246 del 1938. La dichiarazione presentata dal 01° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

Ulteriori indicazioni sono presenti nel documento relativo alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva.

partire dal 2017, la dichiarazione va presentata invece entro il 31 gennaio.

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